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I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) - RIDUZIONE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

DESCRIZIONE
REQUISITI
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
CONTRIBUZIONE
TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
INFORMAZIONI

DESCRIZIONE

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l’Imposta Comunale sugli Immobili è ridotta al 50%, limitatamente al periodo in cui sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità.

Vengono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati di accertato degrado fisico, ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti.
Si considera degrado fisico che dà diritto alla riduzione di imposta del 50% quello non superabile da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Tale situazione si può verificare qualora l’immobile soggetto all’ICI presenti o gravi lesioni nel tetto, nelle fondazioni, nei solai o nei muri portanti, che possono costituire un pericolo per persone o cose (rischio di crollo), o in relazioni alle quali sia stata emessa un’ordinanza di demolizione o di ripristino da parte del Sindaco.

In tali casi il contribuente è obbligato a presentare la DICHIARAZIONE ICI alla quale deve allegare una perizia redatta da un proprio tecnico di fiducia. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare lo stato di degrado con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

N.B. Si ricorda che l'Agenzia del Territorio per tali fattispecie di fabbricati può prevedere la variazione catastale da immobili con rendita attribuita a immobili in categoria F ai quali il contribuente dovrà, ai fini ICI, attribuire un valore quale area edificabile secondo la capacità edificatoria che la stessa sviluppa.

Per ulteriori informazioni circa la possibilitĂ  di ottenere la riduzione ICI del 50% per "fabbricati inagibili o inabitabili" rivolgersi all'Ufficio Tributi (Servizio Entrate).

REQUISITI

- Essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (*) su fabbricati non utilizzati, nel corso del 2011,  perchĂ© diroccati, pericolanti, fatiscenti oppure obsoleti dal punto di vista funzionale o strutturale.

(*) Diritti reali di godimento
1. Usufrutto. Diritto reale che attribuisce il potere di godere per un certo tempo della cosa altrui nello stesso modo in cui ne godrebbe il proprietario. Il limite consiste nel suo estinguersi nel tempo e nel divieto di modificare la destinazione economica della cosa (ad es. se il bene consiste in una casa destinata a civile abitazione l’usufruttuario potrà abitarla, darla in locazione come tale, costituirvi ipoteca, ma non destinarla, poniamo, ad ufficio).
2. Uso. Diritto reale che attribuisce il potere di utilizzare per un certo periodo della cosa altrui e, se fruttifera, di raccoglierne i frutti.
3. Abitazione. Diritto di abitare una casa. Ai fini ICI pagano l’imposta i titolari di tale diritto quali il coniuge superstite, il coniuge divorziato, separato o separando che abiti nella casa ex residenza coniugale assegnatagli con provvedimento del Tribunale; il socio della cooperativa edilizia sull’alloggio assegnatogli ancorché in via provvisoria; l’assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.
4. Enfiteusi. Diritto reale su fondo altrui consistente nella facoltà di goderne tutti gli utili, per sempre o temporaneamente (mai per meno di venti anni), con l’obbligo di coltivarlo e migliorarlo e di pagare un canone annuo.
5. Superficie. Diritto che consente di conferire la proprietĂ  di un fabbricato ad un soggetto diverso dal proprietario del suolo. In altre parole gli dĂ  la possibilitĂ  di mantenere e godere di una costruzione per un tempo determinato, allo scadere del quale il diritto si estingue.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Dichiarazione ICI DICHIARAZIONE ICI alla quale allegare una perizia tecnica o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 atta a provare lo stato di degrado fisico.

CONTRIBUZIONE

Per la presentazione, nessuna.
Eventuale costo della perizia tecnica

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Nessuno

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
- Delibera ConsiglioComunale n. 9 del 26.02.1999,“Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili” come modificato con Delibera Consiglio Comunale n.7 del 30.01.2002, "Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Modifiche" e con Delibera ConsiglioComunale n.23 del 27.03.2003, "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili (ICI) - Modifiche ed integrazioni decorrenti dall'anno 2003 - Approvazione aliquote 2003". Ultima modifica: Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 29.03.2004, "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili (ICI) - Modifiche ed integrazioni sulle maggiori detrazioni decorrenti dall'anno 2004".
- Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 04.03.2004, "Art. 172 del D.Lgs. 267/2000 - Conferma ed approvazione aliquote e maggiori detrazioni per i servizi locali e per i tributi locali anno 2004"
- Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 07.02.2005, "Art. 172 del D.Lgs. 267/2000 - Conferma ed approvazione tariffe, aliquote e maggiori detrazioni per l'anno 2005".
- Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 16.03.2005, “I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - Modifica al vigente Regolamento".
- Delibera Giunta Comunale n. 287 del 24.11.2005, "I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2006: -conferma per l'anno 2006 delle aliquote vigenti negli anni 2003 - 2004 - 2005; -conferma delle maggiori detrazioni previste dal Regolamento Comunale; -innalzamento degli scaglioni reddituali per particolari situazioni di carattere sociale".
- Delibera Consiglio Comunale n. 125 del 19.12.2005, “I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - Modifica al vigente Regolamento".
- Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 30.03.2007, “I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - Modifica al Regolamento vigente".
- Delibera Giunta Comunale n. 85 del 17.04.2008, "I.C.I. ANNO 2008 - Conferma delle aliquote, della detrazione per abitazione principale, delle maggiori detrazioni, dei valori delle aree edificabili adottate nell'anno 2007."
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 22/12/2009 "I.c.i. - Imposta comunale sugli immobili - Modifiche ed integrazioni al regolamento vigente" 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14/03/2011 "I.c.i. - Adozione aliquota agevolata del 2,1 per mille applicabile dai proprietari di immobili che concedono in locazione a canone agevolato con le modalitĂ  previste dalla deliberazione G.C. 289/2010"

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Servizio Entrate (Ufficio Tributi)

INFORMAZIONI

Servizio Entrate (Ufficio Tributi) - URP

UFFICIO DI COMPETENZA

SCHEDE COLLEGATE