L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è un'imposta che grava sul patrimonio immobiliare.
Si applica in caso di possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
L'imposta è dovuta dal proprietario di fabbricati o aree fabbricabili siti nel territorio del comune ovvero da coloro che li possiedono a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi - diritti reali di godimento (*) - e locazione finanziaria (leasing).
(*) Diritti reali di godimento:
1. Usufrutto. Diritto reale che attribuisce il potere di godere per un certo tempo della cosa altrui nello stesso modo in cui ne godrebbe il proprietario. Il limite consiste nel suo estinguersi nel tempo e nel divieto di modificare la destinazione economica della cosa (ad es. se il bene consiste in una casa destinata a civile abitazione l’usufruttuario potrà abitarla, darla in locazione come tale, costituirvi ipoteca, ma non destinarla, poniamo, ad ufficio).
2. Uso. Diritto reale che attribuisce il potere di utilizzare per un certo periodo della cosa altrui e, se fruttifera, di raccoglierne i frutti.
3. Abitazione. Diritto di abitare una casa. Ai fini ICI pagano l’imposta i titolari di tale diritto quali il coniuge superstite; il socio della cooperativa edilizia sull’alloggio assegnatogli ancorché in via provvisoria; l’assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.
4. Enfiteusi. Diritto reale su fondo altrui consistente nella facoltà di goderne tutti gli utili, per sempre o temporaneamente (mai per meno di venti anni), con l’obbligo di coltivarlo e migliorarlo e di pagare un canone annuo.
5. Superficie. Diritto che consente di conferire la proprietĂ di un fabbricato ad un soggetto diverso dal proprietario del suolo. In altre parole gli dĂ la possibilitĂ di mantenere e godere di una costruzione per un tempo determinato, allo scadere del quale il diritto si estingue.
L'imposta è dovuta in proporzione ai mesi di possesso nell'anno e alla quota di possesso dell'immobile. In caso di contitolarità (più soggetti titolari dello stesso diritto sull'immobile), ciascuno potrà effettuare un autonomo versamento, commisurato alla quota di sua competenza e in proporzione ai mesi di possesso nell'anno oppure il pagamento può essere assolto, anche per conto degli altri, da colui che ha presentato la dichiarazione in qualità di "CONTRIBUENTE", evidenziando nella stessa i contitolari.
Il Comune delibera le aliquote di imposta da applicare alle categorie di immobili soggette ad I.C.I., se ci sono variazioni rispetto all'anno precedente. In assenza di deliberazione si intendono confermate quelle dell'anno antecedente.Â
L'aliquota va applicata alla base imponibile che si quantifica diversamente a seconda della tipologia di immobile.
La base imponibile si ricava per:
- i fabbricati dalla rendita catastale rivalutata del 5%;
- per le aree edificabili dal valore commerciale deliberato dalla Giunta Comunale.
- per i terreni agricoli dal reddito domenicale al 1° Gennaio dell'anno in corso rivalutato del 25% x 75.
Il pagamento viene effettuato, in riferimento all'annualità in corso, attraverso appositi bollettini premarcati su cc postale n. 96215462 intestato a "Comune di Montevarchi - ICI ORDINARIA" oppure attraverso il Modello F24 (da versare in banca o alla posta) entro i termini previsti dalla legge per l'acconto (16 Giugno 2011) e per il saldo (16 Dicembre 2011).
Il pagamento può essere corrisposto anche in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
Per ulteriori informazioni vedi il "Manifesto Ici" allegato alla presente scheda.
La dichiarazione ICI, redatta su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze, deve essere presentata l'anno successivo a quello in cui tali variazioni sono intervenute, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i casi in cui la Dichiarazione ICI deve essere presentata vedi [Vedi scheda 174-ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) - dichiarazione di variazione ]
La dichiarazione si presenta al comune nel quale sono situati gli immobili.
Il D.L. 93/2008 ha previsto alcuni casi di esenzione dal pagamento dell'imposta come ad esempio per l'abitazione principale. Per informazioni vedi [Vedi scheda 1302-ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) - aliquote]
Nel Comune di Montevarchi, non è al momento possibile calcolare o pagare l'ICI on line.
Per informazioni su come si calcola l’I.C.I. e sulle modalità di pagamento nel Comune di Montevarchi [Vedi scheda 288-ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) - come si calcola e modalità di pagamento]
Per informazioni su come calcolare il valore delle aree edificabili [Vedi scheda 1704-ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) - AREE EDIFICABILI - DELIBERE PER CALCOLARNE IL VALORE]
Per conoscere le aliquote I.C.I.[Vedi scheda 1302-ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) - aliquote]Â
Per informazioni sulla Detrazione per Abitazione Principale [Vedi scheda 1303-ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) - detrazione per abitazione principale]
Per informazioni sulla possibilitĂ di usufruire di una maggiore detrazione I.C.I. [Vedi scheda 1304-ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) - maggiore detrazione per abitazione principale]
Per informazioni sui casi in cui si può applicare l'aliquota agevolata [Vedi scheda 1580-ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) - Aliquote agevolate]
Se ti sei scordato di pagare l'I.C.I. entro i termini o hai dimenticato di presentare la dichiarazione I.C.I. o l'hai presentata incompleta o errata [Vedi scheda 1307-ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) - ravvedimento operoso ]
Se devi chiedere un rimborso I.C.I. [Vedi scheda 404-ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) - rimborsi]
Se devi fare un ricorso I.C.I. [Vedi scheda 1309-Tributi Comunali - ricorsi]
Se hai bisogno di una visura catastale [Vedi scheda 1217-sportello catastale decentrato]
Essere proprietario di fabbricati o aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio del comune ovvero essere titolare di diritti reali di godimento - possederli, cioè, a titolo di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie (*) - o avere stipulato un contratto di locazione finanziaria (leasing) .
Dichiarazione, redatta su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze, da presentare l'anno successivo a quello in cui tali variazioni sono intervenute, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
N.B. Per le successioni per causa di morte aperte dopo il 25 ottobre 2001, gli eredi e i legatari che abbiano presentato dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI. Sarà infatti l'Agenzia delle Entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione a trasmetterne copia al Comune in cui gli immobili sono ubicati. Si deve presentare la Dichiarazione I.C.I. solo nel caso in cui si sia costituito un nuovo diritto o sia variato un diritto esistente. Per i casi in cui la Dichiarazione ICI deve essere presentata vedi [Vedi scheda 174-ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) - dichiarazione di variazione]
Per la presentazione della dichiarazione: immediati.
- D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
- Delibera ConsiglioComunale n. 9 del 26.02.1999,“Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili” come modificato con Delibera Consiglio Comunale n.7 del 30.01.2002, "Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Modifiche" e con Delibera ConsiglioComunale n.23 del 27.03.2003, "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili (ICI) - Modifiche ed integrazioni decorrenti dall'anno 2003 - Approvazione aliquote 2003". Ultima modifica: Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 29.03.2004, "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili (ICI) - Modifiche ed integrazioni sulle maggiori detrazioni decorrenti dall'anno 2004".
- Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 04.03.2004, "Art. 172 del D.Lgs. 267/2000 - Conferma ed approvazione aliquote e maggiori detrazioni per i servizi locali e per i tributi locali anno 2004"
- Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 07.02.2005, "Art. 172 del D.Lgs. 267/2000 - Conferma ed approvazione tariffe, aliquote e maggiori detrazioni per l'anno 2005".
- Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 16.03.2005, “I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - Modifica al vigente Regolamento".
- Delibera Giunta Comunale n. 287 del 24.11.2005, "I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2006: -conferma per l'anno 2006 delle aliquote vigenti negli anni 2003 - 2004 - 2005; -conferma delle maggiori detrazioni previste dal Regolamento Comunale; -innalzamento degli scaglioni reddituali per particolari situazioni di carattere sociale".
- Delibera Consiglio Comunale n. 125 del 19.12.2005, “I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - Modifica al vigente Regolamento".
- Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 30.03.2007, “I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - Modifica al Regolamento vigente".
- Delibera Giunta Comunale n. 85 del 17.04.2008, "I.C.I. ANNO 2008 - Conferma delle aliquote, della detrazione per abitazione principale, delle maggiori detrazioni, dei valori delle aree edificabili adottate nell'anno 2007."
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 22/12/2009 "I.c.i. - Imposta comunale sugli immobili - Modifiche ed integrazioni al regolamento vigente"
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14/03/2011 "I.c.i. - Adozione aliquota agevolata del 2,1 per mille applicabile dai proprietari di immobili che concedono in locazione a canone agevolato con le modalitĂ previste dalla deliberazione G.C. 289/2010"