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DOMANDA PER ASSEGNO DI MATERNITĂ€

DESCRIZIONE
REQUISITI
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
CONTRIBUZIONE
TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
INFORMAZIONI

DESCRIZIONE

Il Comune provvede alla predisposizione di una procedura chiamata assegno di maternità che consiste nel riconoscere, a madri che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità o che beneficiano di forme di tutela parziali, un contributo economico che viene erogato dall'INPS.
Hanno diritto all'assegno di maternità le madri il cui nucleo familiare risulti in possesso di risorse economiche non superiori a un determinato valore ISE - Indicatore della Situazione Economica, ottenuto tramite la dichiarazione sostitutiva unica che può essere compilata presso i CAF e l’INPS.
La richiesta per l’assegno deve essere presentata all'Ufficio "Incomune" del Comune di Montevarchi, il quale provvede alla verifica dei requisiti necessari per la concessione del contributo ed al relativo inoltro all’INPS per l’erogazione dello stesso.
Il valore massimo dell’assegno è di Euro 334,53 mensili per 5 mensilità, da erogare in unica soluzione, per un totale di Euro 1.672,65. Il valore dell’assegno è rivalutato annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui i figli nati siano più di uno (es. parto gemellare), l’importo dell’assegno viene moltiplicato per il numero di figli.
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data della nascita del bambino.

REQUISITI

Per ricevere l’assegno la madre, anche in caso di affidamento preadottivo o di adozione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana, cittadinanza comunitaria o extracomunitaria in possesso di: carta di soggiorno; permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione di durata quinquennale; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro; ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria;
  • residenza nel Comune di Montevarchi;
  • non beneficiare del trattamento previdenziale di maternitĂ  da parte di INPS o altri enti previdenziali. (L’assegno può essere concesso ad integrazione di forme di tutela parziali inferiori all’importo del contributo);
  • reddito del nucleo familiare rapportato ai seguenti valori ISE: Đ„ 34.873,24 (per un nucleo di 3 persone).

I valori ISE sono rivalutati annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Domanda su apposito stampato disponibile presso l'Uffico "Incomune", con allegata dichiarazione sostitutiva unica (D. Lgs. 109/98 modificato dal D. Lgs 130/00). La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino.

CONTRIBUZIONE

Nessuna

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L' INPS provvede al pagamento in un'unica soluzione dell'assegno di maternitĂ , entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 23.12.1998 n. 448 artt. 65-66 sull'assegno per il nucleo familiare e sull’assegno di maternitĂ ;
  • Legge 23.12.1999 n. 488 art. 49;
  • Art. 50 della Legge 17.05.1999 n. 144 che modifica i citati artt. 65 e 66 della Legge 448/98 e art. 49 comma 12 della Legge 488 del 23.12.1999;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.5.1999 n. 221 “Regolamento concernente le modalitĂ  attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
  • Decreto Ministeriale 21.12.2000 n. 452, pubblicato sulla G.U. del 06.04.2001  n. 81, “Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternitĂ  a norma degli artt. 65 e 66 della Legge 23.12.1998 n. 448 e dell'art. 49 della Legge 23.12.1999 n. 488;
  • D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitĂ  e della paternitĂ , a norma dell'art. 15 dell L. 8 marzo 2000 n. 53";
  • D.P.C.M.  n. 337 del 25.05.2001 che modifica il Decreto del Ministro per la SolidarietĂ  Sociale n. 452 del 21.12.2000;
  • D.Lgs n. 3/2007, che ha sostituito la "carta di soggiorno", di cui all'art. 9 del D. Lgs. 286/1998, con il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo".
  • Circolare INPS n. 35 del 09/03/2010 "Assegno di maternitĂ  di base concesso dai Comuni: titoli di soggiorno validi per la concessione dell'assegno".
  • Comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia, recante "Rivalutazione per l'anno 2012 della misura degli assegni mensili per il nucleo familiare numeroso e di maternitĂ ", pubblicato in G.U. 16/02/2012 n. 39.
  • Comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia, recante "Rivalutazione per l'anno 2013 della misura degli assegni mensili per il nucleo familiare numeroso e di maternitĂ ", pubblicato in G.U. 20/02/2013 n. 43.

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Ufficio "Incomune"

INFORMAZIONI

Ufficio "Incomune" - Servizio Sociale

UFFICIO DI COMPETENZA

FILE DA SCARICARE

SCHEDE COLLEGATE