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IL GIUDICE DI PACE - CHI È

DESCRIZIONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
INFORMAZIONI

DESCRIZIONE

CHI E’

Il Giudice di Pace è stato istituito con Legge n. 374 del 1991 e a partire dal 1° Maggio 1995 ha iniziato la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è stato abolito.
Rispetto al Giudice Conciliatore, il Giudice di Pace ha una competenza più ampia in materia civile ed una competenza in materia penale per reati di minore gravità.

L’incarico di Giudice di Pace è affidato a magistrati onorari. Il procedimento per la nomina a magistrato onorario con funzioni di Giudice di Pace segue un percorso complesso per accedere al quale sono indispensabili i requisiti di cui all’art. 5 della L. 374/91 (quali, ad esempio, essere cittadino italiano, avere l’esercizio dei diritti civili e politici, aver conseguito la laurea in giurisprudenza, l'abilitazione all'esercizio della professione forense, etc.) oltre alla capacità di assolvere degnamente a tale compito per indipendenza e prestigio acquisito e per maturata esperienza giuridica e culturale. La nomina viene effettuata con Decreto del Ministro di Giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Giudice di Pace dura in carica 4 anni e può essere confermato per altri quattro anni. In ogni caso al compimento di 75 anni, il Giudice di pace cessa dalle funzioni.

Il Giudice di Pace appartiene all’ordine giudiziario così come un magistrato ordinario, ma a differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo: egli è, comunque, un giudice a tutti gli effetti con specifiche competenze in materia civile, penale e amministrativa, che ha lo scopo di ridurre il contenzioso giudiziario privilegiando la conciliazione e, in ogni caso, di offrire al cittadino un processo rapido ed economico.

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L’Ufficio del Giudice di Pace di Montevarchi si trova presso i locali delle ‘ex carceri’, in Piazza V. Veneto n. 12.
Giorni di prima udienza in sede civile: il 2° e 4° Lunedì di ogni mese e il 1° e 3° Mercoledì di ogni mese.
Giorni di prima udienza in sede penale: il 1° e 3° Lunedì di ogni mese e il 1° e 3° Martedì di ogni mese.  
Attenzione! Prima di depositare o inviare qualsiasi atto di citazione o ricorso è necessario informarsi, contattando l'ufficio di cancelleria del giudice, sull'importo del contributo unificato, che deve essere preventivamente pagato.
L'Ufficio di Cancelleria è aperto nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30;
il sabato solo per atti urgenti dalle ore 8.30 alle 13.30. 
Tel. 055/9103523 - Fax 055/984133
E- mail: gdp.montevarchi@giustizia.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 374 del 21.11.1991 “Istituzione del Giudice di Pace†così come modificata dalla Legge n. 468 del 24.11.1999 “Modifiche alla legge 21.11.1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell’articolo 593 del codice di procedura penale"
Tutti i riferimenti normativi relativi alla figura del Giudice di Pace, sono reperibili cliccando qui

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Ufficio del Giudice di Pace presso i locali delle ‘ex carceri’, Piazza V. Veneto n. 12.
La cancelleria è aperta al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30;
sabato (solo per atti urgenti) dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 
Tel.: 055/9103523 - Fax 055/984133. E-mail: gdp.montevarchi@giustizia.it

INFORMAZIONI

Ufficio del Giudice di Pace - URP

UFFICIO DI COMPETENZA