Il contrassegno per invalidi viene rilasciato dal Comando Polizia Municipale alle persone residenti nel Comune di Montevarchi che hanno capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e consente di:
sostare negli spazi adibiti alla sosta adibiti ai disabili
sostare negli spazi a tempo e a pagamento in modo gratuito e senza il rispetto dei limiti di tempo qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati
accedere alle zone a traffico limitato (ZTL) nel rispetto delle prescrizioni richieste per la comunicazione di accesso reso noto dalla segnaletica stradale all’ingresso della ZTL
Queste norme sono valide su tutto il territorio nazionale.
Il contrassegno può essere richiesto dal diretto interessato o, in caso di impedimento, da un familiare e può essere utilizzato su qualsiasi mezzo idoneo alla circolazione stradale purché sia presente a bordo il titolare del contrassegno.
Sul territorio comunale sono state istituite delle aree di sosta per veicoli a servizio di persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
Per utilizzare queste aree il veicolo in sosta deve essere munito di apposito contrassegno, da esporre in evidenza sul parabrezza.
Puoi fare richiesta se hai:
residenza nel Comune di Montevarchi
capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta – art. 381 DPR 485/1992 - indicata su certificazione medica rilasciata dal Servizio medico legale dell'Ausl o altra certificazione rilasciata dalla Commissione medica per l’invalidità civile e/o handicap (ma solo se nel certificato è riportato espressamente il riferimento all'art. 381 DPR 495/1992)
La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:
Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio".
A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente, all'indirizzo PEC: comune.montevarchi@postacert.toscana.it
Presso il Municipio: la richiesta deve essere presentata presso la sede comunale
Primo rilascio
Per il rilascio occorre presentare apposita richiesta presso l'Ufficio di Polizia Municipale o gli Uffici Incomune di Montevarchi o di Levane .
Detta richiesta può essere presentata dalla persona invalida, utilizzando il modulo di richiesta, oppure, se la persona invalida non è in grado di compilare la domanda per motivi di salute, può essere presentata da un familiare, utilizzando questo modulo prestampato.
La durata del contrassegno dipende dal periodo di ridotta deambulazione, come risulta dal certificato medico rilasciato dal Funzionario Medico del Distretto o del Centro Socio-Sanitario del Comune di residenza (in alternativa è possibile allegare il verbale che attesta l'handicap o l'invalidità rilasciato dalla Commissione Medica della AUSL ma solo se nel certificato è riportato espressamente il riferimento all'art. 381 DPR 495/1992)
Se il Funzionario Medico rilascia un certificato di invalidità permanente o con validità di almeno 5 anni, la richiesta è in carta libera e occorre allegare, oltre al certificato stesso, una fototessera.
In caso che la durata del certificato suddetto sia inferiore a 5 anni, alla domanda occorre apporre una marca da bollo da € 16,00 e allegare una fototessera.
La domanda può essere consegnata agli Uffici InComune di Montevarchi o di Levane, oppure presso l'Ufficio Polizia Municipale. Rinnovo
Se il rinnovo riguarda una invalidità temporanea, occorre trattare il rinnovo come se fosse una nuova richiesta. Quindi occorre presentare nuovamente tutti i documenti necessari al primo rilascio (certificato del Funzionario Medico, foto tessera e marca da bollo da € 16).
Se il rinnovo riguarda una invalidità permanente (almeno di 5 anni attestata dal Funzionario Medico), il modulo di domanda rimane lo stesso ed occorre allegare la foto tessera, ma cambia il documento relativo all'invalidità. In questo caso, infatti, è sufficiente un certificato rilasciato dal medico di base, nel quale deve essere indicato il persistere delle condizioni sanitarie di limitata deambulazione.
Se in fase di prima richiesta il Funzionario Medico rilascia un certificato di invalidità temporanea, mentre al termine della sua validità, a fronte di una nuova visita, ne rilascia uno permanente, per ottenere il contrassegno da esporre sul veicolo non sarà più necessario apporre sulla domanda la marca da bollo da € 16. E, dopo 5 anni, al successivo rinnovo, diventerà sufficiente allegare il certificato del medico di base di cui sopra.
Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
documento di identità del richiedente
delega e documento di identità del delegante o altra documentazione equivalente (solo se la domanda viene presentata e/o l'autorizzazione viene ritirata da un soggetto NON convivente con il richiedente l'autorizzazione);
Una foto tessera recente su carta fotografica del titolare l'autorizzazione (da applicare sul retro dell'autorizzazione in base al D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012 “Contrassegno europeo di parcheggio per disabili”)
certificato sanitario rilasciato dall’Azienda USL
Verbale di accertamento della Commissione Invalidi Civili – Handicap che attesti i requisiti previsti dall’art. 381 DPR 495/1992 (inviato tramite lettere dall’INPS).
Contrassegno invalidi da esporre sul parabrezza per sostare nelle aree di sosta per disabili ed accedere alle ZTL, previo rispetto eventuali prescrizioni indicate nella segnaletica della ZTL
Il contrassegno ha una validità determinata dal certificato del medico legale e comunque non superiore a 5 anni dalla data di rilascio.
Di norma il permesso viene rilasciato entro 7 giorni.
Marca da bollo da euro 16,00 se il certificato medico ha validità inferiore a 5 anni
Il contrassegno, dal settembre 2012, è unificato al modello europeo, è personale e può essere utilizzato solo ed esclusivamente quando l’auto è al servizio della persona intestataria del permesso.
D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada", art. 188
D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", art. 381