Con D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, è stata introdotta l’Imposta Municipale Propria (IMU) che sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e l’IRPEF con le relative addizionali comunale e regionale sugli immobili non locati.
Con la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1 co. 639) è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale - IUC.
Essa si compone di: IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione delle cat. A1, A8 e A9), TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti).
Deve pagare colui che possiede fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nonché il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria.
L’imposta non è dovuta dai soggetti esclusi all'art. 13 comma 2 del Decreto-Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, consultabile al sito: http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-12-06&atto.codiceRedazionale=011G0247¤tPage=1
L’imposta è dovuta in proporzione alle quote di possesso sugli immobili ed in funzione dei mesi dell’anno per i quali si è protratto il possesso considerando per intero il mese nel quale il possesso è avvenuto per almeno 15 giorni.
Le scadenze del versamento IMU, per tutti gli immobili esclusa l'abitazione principale, sono:
16 giugno
16 dicembre
Il versamento dell'Imposta dovuta deve essere effettuato interamente al Comunei.
L’importo minimo annuo da versare è pari a € 12.00. Si intende l'intero debito tributario del soggetto per tutti gli immobili posseduti, per l'intero anno. Non si intende riferito a rate o a singoli immobili.
Il versamento dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24disponibile in versione cartacea presso banche, Poste e agenti della riscossione, ovvero disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Codici da utilizzare per la compilazione del modello F24:
F656 - codice Comune di Montevarchi da utilizzare sia per la quota di imposta da versare a favore del Comune sia per quella a favore dello Stato.
I codici tributo sono i seguenti:
3912 IMU - abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
3914 IMU - terreni – COMUNE
3916 IMU - aree fabbricabili - COMUNE
3918 IMU - altri fabbricati – COMUNE 3925 IMU - immobili ad uso produttivo gruppo cat. D - STATO (0,76%) 3930 IMU - immobili ad uso produttivo gruppo cat. D - COMUNE eventuale incremento (0,3%)
Il valore dell’imposta si calcola facendo riferimento al valore catastale dei beni.
Per calcolare l’IMU è necessario rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicare il risultato ottenuto per i coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali sotto indicati:
Aree fabbricabili: si fa riferimento al valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposta. Se è in atto la costruzione di un fabbricato, la demolizione o un intervento di recupero dello stesso, la base imponibile è determinata con riferimento al valore del'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori.
Il Comune di Montevarchi determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, con soli fini indicativi e di riferimento. Essi rappresentano i valori minimi delle aree su cui pagare l'IMU, al di sotto dei quali scattano le attività di accertamento. I valori determinati non rappresentano il fattore da utilizzare per il calcolo dell'imposta.
Fabbricati in locazione finanziaria: per tale tipologia si rimanda al testo della legge.
Terreni agricoli: il valore è costituito dall’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, e moltiplicato:
per 135 per i terreni non coltivati direttamente (art 13, comma 5, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011)
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione). L'inagililità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale descrive lo stato di fatto dell'immobile in oggetto.
Condizioni di fatiscenza dell'immobile soggetto a IMU che comportano la riduzione del 50% della base imponibile
In base al regolamento comunale, le caratteristiche sopravvenute di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto d'imposta consistono nel degrado fisico tale che occorrono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che nel contempo tali immobili risultino diroccati, pericolanti, fatiscenti, statisticamente compromessi. Si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta a evitare danni a cose o persone
L'inagibilità, inabitabilità, o stato di fatiscenza deve essere portata a conoscenza del Comune fin da quando si verifica mediante dichiarazione da presentare su modello ministeriale.
La Dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.