Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto a condizione che tale regolarizzazione avvenga entro un anno dalla scadenza .
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa .
Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo.
La legge di stabilità 2015, al comma 637, introduce una riduzione della sanzione pari ad un nono del minimo per versamenti effettuati dopo 30 giorni e fino a 90 giorni dalla scadenza.
Inoltre, la Legge di Stabilità 2016 (art.1 comma 68) anticipa al 1° gennaio 2016 le modifiche apportate all’art.13 del D.Lgs. 471/1997 dall’art. 15 del D.Lgs 158/2015, che prevedono un’ulteriore riduzione delle sanzioni del 50%;
le tipologie di ravvedimento diventano quindi le seguenti:
Entro 14 giorni dall’omesso versamento: sanzione allo 0,1% (0,2%*) per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Tra i 15 ed i 30 giorni dall’omesso versamento: sanzione pari all’1,5% (3%*) più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno: sanzione fissa del 1,66% (3,33%*) - sanzione minima ridotta ad 1/9 - dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Dai 91 ai 364 giorni di ritardo (ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
* I valori immessi tra parentesi riguardano il calcolo del ravvedimento per l'anno 2015 se liquidato entro il 31 Dicembre 2015.
Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso.
Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo.
Di seguito il valore fissato dai decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze:
dal 1° gennaio 2016: 0,2% (il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 15/12/2015)
dal 1° gennaio 2015: 0,5% (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290)
Chi si avvale del ravvedimento operoso deve pagare il dovuto tramite modello F24 e può presentare il modulo di richiesta allegato presso l’URP Incomune di Montevarchi o allo Sportello Decentrato di Levane, oppure inviarlo via fax al numero 055/982851, spedirlo per Raccomandata RR al Servizio Entrate, Ufficio IMU o tramite PEC, a seconda delle prescrizioni dei diversi regolamenti dei tributi.
Se la firma non avviene davanti al dipendente che riceve la domanda, alla stessa deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Il modello F24 deve essere così compilato:
codice Comune di Montevarchi: F656
barrare la casella “Ravv." (ravvedimento operoso)
barrare “Acc." (acconto) o "Sal." (saldo)
indicare i codici tributo che individuano l'importo comprensivo di imposta, sanzioni, interessi.
Per tutti i righi compilati occorre indicare il periodo di imposta
Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta».
Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno utilizzati i codici per i versamenti ordinari.
E' possibile effettuare il calcolo complessivo (imposta dovuta più sanzioni più interessi), oltre che compilare il modello F24, utilizzando i software messi a disposizione dai siti webamministrazionicomunali.it, oppureriscotel.it.
D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
Delibera ConsiglioComunale n. 9 del 26.02.1999,“Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili” come modificato con Delibera ConsiglioComunale n.7 del 30.01.2002, "Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Modifiche" e con Delibera Consiglio Comunale n.23 del 27.03.2003, "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili (ICI) - Modifiche ed integrazioni decorrenti dall'anno 2003 - Approvazione aliquote 2003". Ultima modifica: Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 29.03.2004, "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili (ICI) - Modifiche ed integrazioni sulle maggiori detrazioni decorrenti dall'anno 2004".
Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 04.03.2004, "Art. 172 del D.Lgs. 267/2000 - Conferma ed approvazione aliquote e maggiori detrazioni per i servizi locali e per i tributi locali anno 2004"
Art. 13 del D.Lgs n. 472 del 18.12.1997, “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.”
Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 07.02.2005, "Art. 172 del D.Lgs. 267/2000 - Conferma ed approvazione tariffe, aliquote e maggiori detrazioni per l'anno 2005".
Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 16.03.2005, “I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - Modifica al vigente Regolamento".
Delibera Giunta Comunale n. 287 del 24.11.2005, "I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2006: -conferma per l'anno 2006 delle aliquote vigenti negli anni 2003 - 2004 - 2005; - conferma delle maggiori detrazioni previste dal Regolamento Comunale; - innalzamento degli scaglioni reddituali per particolari situazioni di carattere sociale".
Delibera Consiglio Comunale n. 125 del 19.12.2005, “I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - Modifica al vigente Regolamento".
Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 30.03.2007, “I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - Modifica al Regolamento vigente".
Delibera Giunta Comunale n. 85 del 17.04.2008, "I.C.I. ANNO 2008 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DELLE MAGGIORI DETRAZIONI DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI ADOTTATE NELL'ANNO 2007."
D.L.185 del 29.11.2008 (che ridetermina le sanzioni relativamente al ravvedimento operoso abbassandole)
Legge 13/12/2010 n. 220 "legge di stabilità" (modifica misura delle sanzioni dal 01/02/2011)
Legge n. 147/2013: Legge di Stabilità 2014;
Legge n. 190/2014: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)
D. Lgs n. 158/2015: Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23;
Legge n. 208/2015: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016).