Le agevolazioni si applicano su presentazione di apposita istanza entro il termine perentorio e con le modalità indicate in apposita deliberazione della Giunta Comunale approvata annualmente.
Per le utenze non domestiche si applicano le agevolazioni di seguito indicate:
a) per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi e fino a tre anni (legge 549 del 28/12/1995) la tariffa (parte variabile e parte fissa), modulata in base alla durata dei lavori stessi, verrà ridotta come segue:
dal sesto mese e fino al primo anno50%
nel secondo anno70%
nel terzo anno90%
b) per tutti i locali in cui sono installati ed in uso apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito con vincite in denaro, come definiti dall’articolo 110 del TULPS, comma 6 lettera a) e lettera b), ed autorizzati a norma degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS stesso la tariffa (parte variabile e parte fissa) verrà ridotta qualora il richiedente rispetti tutte le condizioni seguenti:
alla data di presentazione della richiesta di agevolazione detti giochi siano installati e funzionanti da almeno 18 mesi;
si provveda alla disinstallazione degli stessi, entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta di agevolazione;
siano verificabili e provate entrambe le condizioni precedenti, mediante idonea documentazione (a puro titolo di esempio si pensi ad eventuali contratti di noleggio o di uso dei giochi stessi);
non vengano reinstallate e utilizzate apparecchiature (di qualsiasi tipo) per il gioco lecito con vincite in denaro per i successivi 4 anni;
venga presentata idonea istanza di agevolazione entro e non oltre il termine indicato nella deliberazione di giunta comunale di cui al comma 1 del presente articolo.
La riduzione tariffaria sarà pari al 20% e avrà vigenza per i primi tre anni.
Qualora a seguito di verifiche i beneficiari delle agevolazioni siano trovati a contravvenire a quanto disposto saranno perseguiti a termine di legge.
c) per i primi tre anni, limitatamente alla sede operativa di svolgimento dell’attività, viene prevista una tariffa (parte variabile e parte fissa) ridotta dell’80% alle seguenti condizioni:
appartenenza ad una delle seguenti categorie: artigianato; turismo; fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e del tempo libero; commercio al dettaglio; somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; e specificatamente quanto alle tabelle 3a) e 4a) dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, seguenti come specificate: 07) alberghi con ristorante; 08) alberghi senza ristorante; 11) uffici, agenzie, studi professionali; 13) negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli; 14) edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze; 15) negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; 17) attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista; 21) attività artigianali di produzione beni specifici; 22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 24) bar, caffè, pasticceria; 25) esclusivamente per prodotti tipici locali italiani (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); 27) limitatamente alle sole attività di pizza al taglio;
i locali dovranno essere ubicati nella zona territoriale omogenea A (definita dal D.M. 1.444 del 02 aprile 1968), come individuata dagli strumenti di governo del territorio vigenti. Non viene meno il requisito qualora l’attività venga trasferita in altri locali comunque ubicati all’interno della zona territoriale omogenea A;
divieto di trasferire o cedere in affitto l’azienda per i primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione dell’agevolazione, pena la revoca del beneficio alla agevolazione e l’obbligo di corresponsione del tributo per intero, fin dall’inizio del periodo agevolato.
Le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della domanda e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione rilevata anche successivamente in fase accertativa.
NON CUMULABILITA'
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull’importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore.