Accertamenti, Accertamenti con adesione e Riscossione Coattiva
L'attività di accertamento è una potestà dell'Ente che la esercita nei tempi e nei modi indicati nelle diverse norme.
Serve a dare maggiore equità tributaria in quanto tende a verificare eventuali omissioni nei pagamenti dovuti.
Nello svolgimento dell'attività di accertamento, l'ente può invitare i contribuenti a fornire chiarimenti, a esibire documenti o a trasmetterli. Può, inoltre, inviare loro dei questionari da restituire compilati e firmati.
La partecipazione alle attività preliminari di indagine è obbligatoria. Sono per questo previste sanzioni in caso di mancata collaborazione.
La partecipazione dei contribuenti ai procedimenti di accertamento può condurre ad annullamenti o rettifiche degli atti già emessi, alla conferma degli stessi, oppure all'accertamento con adesione e definizione agevolata delle sanzioni.
Il termine che ha a disposizione il Comune per l'invio degli accertamenti è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti.
A decorrere dal 1° luglio 2012 se l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non supera 30 Euro per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non vengono emessi atti di accertamento.
Per l'ICI, sostituita dall'IMU e dalla TASI, le sanzioni previste sono le seguenti:
100% dell'imposta dovuta, in caso di omessa dichiarazione;
50% della maggiore imposta dovuta, in caso di infedele dichiarazione;
30% sulla differenza d'imposta, in caso di omesso versamento.
Per la TARSU, sostituita dalla TARES e poi dalla TARI, nei casi di omessa o infedele dichiarazione:
100% della tassa o maggiore tassa dovuta annualmente con un minimo di € 51,64.
E' prevista una sanzione amministrativa pari ad € 51,64 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti/documenti/questionari e informazioni richieste dal Servizio che ostacolano la corretta attività di accertamento;
Per il COSAP, le sanzioni in caso di pagamento tardivo sono:
Per l'occupazione permanente, se il pagamento avviene entro i 60 gg successivi alla scadenza, sarà applicata la sanzione del 30%, gli interessi relativi e le spese di notifica; se il pagamento avviene oltre i 60 gg successivi alla scadenza, sarà applicata la sanzione del 50%, gli interessi relativi e le spese di notifica.
Per le occupazioni temporanee, il pagamento deve avvenire entro il termine di rilascio del titolo abilitativo. Qualora, per ovvie ragioni, il pagamento del canone viene effettuato in ritardo, oltre 30 giorni dal ricevimento del bollettino, sarà applicata la sanzione prevista dal regolamento, i relativi interessi e le spese di notifica.
Per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), in caso di pagamento tardivo, omesso o insufficiente la sanzione è la seguente:
30% dell'importo dovuto o omesso.
Gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione contengono, oltre al tributo dovuto, delle sanzioni che risultano ridotte rispetto a quanto indicato al punto precedente. Gli atti vengono cioè recapitati comprensivi della cd. "definizione agevolata" delle sanzioni.
Se la violazione è stata commessa prima del 01/02/2011 le sanzioni di cui sopra vengono ridotte a un quarto, se invece la violazione è successiva a detta data, la riduzione risulta a un terzo (33,33%).
Se il contribuente ritiene corretto l'atto ricevuto rinuncia all'impugnazione (ricorso) dinanzi alla commissione tributaria competente. In questo caso dovrà pagare il totale ricevuto entro 60 giorni dalla notifica, ossia entro il termine per la proposizione del ricorso. Questo caso contempla, nel totale, il computo delle sanzioni agevolate.
Relativamente alla Tassa sui rifiuti, è possibile usufruire delle sanzioni ridotte come sopra descritto ache se si richiede la rateizzazione del pagamento, presentando istanza di adesione all'avviso di accertamento ricevuto, e pagando tutte le sanzioni al momento della richiesta.
Il legislatore ha introdotto un istituto deflattivo del contenzioso che nel nome può comportare qualche difficoltà interpretativa: l'accertamento con adesione.
Nel caso dell'ICI, sostituita dall'IMU e dalla TASI, per gli atti di accertamento che riguardano le aree edificabili è possibile avvalersi dell'accertamento con adesione.
Questo istituto consiste in un accordo tra le parti (Comune/contribuente) volto a definire un potenziale contenzioso.
Ovviamente il contribuente dovrà produrre elementi oggettivi e provati tali da permettere una rettifica dell'atto di accertamento (quasi sempre in merito al valore attribuito all'area).
Anche in questo caso il contribuente si impegna a non impugnare l'atto e le sanzioni vengono ridotte. Il termine per l'intero pagamento delle sanzioni agevolate è di 20 giorni dalla sottoscrizione del verbale.
Trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento questi diventa definitivo. Sulle somme accertate relative a imposte, sanzioni e interessi viene attivata una procedura di riscossione coattiva. Tale procedura potrà, nei termini di norma, essere anche affidata all'Agente della riscossione Equitalia, ovvero ad una società di recupero crediti.
Tale attività può essere svolta in autonomia dall'ente che si avvarrà di figure professionali specifiche per gli atti esecutivi.
Le somme da pagare, ricevute tramite atti di accertamento, possono essere rateizzate. Si rinvia alla apposita sezione del sito.
D. Lgs 218 del 19/06/1997: "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale" e successive modifiche e integrazioni;
D. Lgs 472 del 18/12/1997: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e successive modifiche e integrazioni;
Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/1999: "Regolamento per l'Applicazione dell'Accertamento con Adesione ai Tributi Comunali";
Delibera Consiglio Comunale n. 41 del 30/03/2007: "Regolamento per la Disciplina delle Entrate Comunali"
D. Lgs 23 del 14/03/2011: "Disposizioni in Materia di Federalismo Fiscale Municipale, art. 9 comma 5";