La Legge n. 76/2016 ha introdotto in Italia l'istituto dell'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso. Ciò è possibile firmando una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune alla presenza di due testimoni.
In attesa dell’entrata in vigore dei decreti previsti dalla stessa legge n. 76/2016, che disciplineranno in maniera definitiva le unioni civili, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144/2016 che in questa fase transitoria garantisce il diritto a costituire un’unione civile.
Le persone dello stesso sesso che hanno contratto un matrimonio (o un'unione civile) all’estero possono richiederne la trascrizione nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Montevarchi. In questo caso l’atto può essere consegnato direttamente dall’interessato oppure trasmesso al Comune dall’Autorità Diplomatica Italiana presente nel paese di formazione dell’atto stesso.
Il documento dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa vigente.
Si ricorda che non è possibile ripetere in Italia il matrimonio o l’unione civile che si sono svolti all'estero.
Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili contratte all’estero tra persone di sesso diverso.
La richiesta di costituzione di un'unione civile deve essere firmata da entrambe le persone che la richiedono, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montevarchi.
Al momento della costituzione dell'unione civile le parti possono scegliere il regime di comunione o di separazione dei beni. In mancanza di scelta viene applicato il regime di comunione dei beni.
Le parti possono assumere un cognome comune, scelto tra i loro cognomi, tramite dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile.
Diritti e doveri:
con l’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri
dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione
entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni
le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
all’unione civile si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari (alimenti)
in caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile)
Per costituire un'unione civile è necessario che siano rispettati alcuni requisiti altrimenti ciò non è possibile. Ad esempio non si può costituire un'unione civile se:
sussiste già, per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso
sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità mentale; se l’istanza d’interdizione è solo promossa, il Pubblico Ministero può chiedere la sospensione del procedimento di costituzione dell’unione civile
sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87 c.1 del Codice Civile (siano cioè ascendenti o discendenti in linea retta); inoltre non possono contrarre un'unione civile lo zio e il nipote e la zia e la nipote
sia intervenuta una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte
L’unione civile si scioglie:
per morte di una delle parti
per divorzio con procedimento giudiziario; è applicabile anche la disciplina semplificata della negoziazione assistita o per accordo di fronte all’Ufficiale di Stato Civile senza la necessità del periodo di separazione
tramite una semplice dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile