Con decreto legge N. 127 del 21 settembre 2021 il Governo ha ulteriormente esteso l'obbligo della certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Dal 15 ottobre 2021 la certificazione verde è richiesta:
I lavoratori che non sono in possesso della certificazione verde COVID-19 sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è prevista alcuna retribuzione.
La verifica sul rispetto delle prescrizioni è a carico del datore di lavoro.
Resta in vigore l'obbligo:
Per accedere ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
E per accedere a:
Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
Il green pass non è richiesto a bambini con età inferiore a 12 anni e ai soggetti esenti su base di idonea specifica certificazione medica.
Il green pass si può ottenere:
- collegandosi al sito www.dgc.gov.it , tramite SPID, tessera sanitaria o documento di identità
- con App Immuni
- con App IO
- dal proprio fascicolo sanitario elettronico
- rivolgendosi al proprio medico o pediatra di famiglia o in farmacia.