Con l’ordinanza n. 196 del 15 luglio 2026, vengono disposte specifiche misure a tutela della pubblica incolumità, in considerazione dell’aumento del rischio, su tutto il territorio del Valdarno, di caduta e sradicamento di alberi a causa di eventi atmosferici improvvisi, caratterizzati da forti raffiche di vento e intense precipitazioni.
Il provvedimento richiama l’attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza delle aree pubbliche, come strade, piazze, marciapiedi, parchi e giardini, aree pertinenziali di edifici pubblici, plessi scolastici e altri spazi di uso pubblico, ai cui margini insistono terreni privati con alberature di alto fusto che devono essere adeguatamente monitorate e mantenute.
L’ordinanza dispone che i proprietari, gli affittuari, i conduttori, gli usufruttuari e i detentori a qualsiasi titolo di terreni privati (giardini, orti, campi, boschi e piantagioni) confinanti con strade, piazze, marciapiedi, parchi e giardini pubblici, aree pertinenziali di edifici pubblici, plessi scolastici, presidi sanitari, cimiteri, impianti sportivi e, più in generale, con qualsiasi area pubblica o di uso pubblico presente nel territorio comunale di Montevarchi, provvedano, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio online, a:
- effettuare, a propria cura e spese, un’ispezione visiva e tecnica di tutte le alberature ad alto fusto radicate sui terreni di propria pertinenza e confinanti con le aree sopra indicate, al fine di verificarne lo stato vegetativo, la stabilità e l’assenza di condizioni che possano comprometterne la sicurezza;
- eseguire, senza indugio, all’esito dell’ispezione, gli interventi necessari di potatura, messa in sicurezza o, ove necessario, abbattimento delle piante che, per essiccamento, forte inclinazione, lesioni strutturali, malattie fitopatogene o altre condizioni oggettive, risultino pericolose per la pubblica incolumità, per la circolazione stradale, per la fruizione degli spazi pubblici o per le proprietà confinanti, anche in previsione di eventi meteorologici avversi;
- provvedere costantemente, e indipendentemente dal termine sopra indicato, alla tempestiva rimozione di alberature, rami o ramaglie eventualmente caduti su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, in conformità a quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, del Codice della Strada e, in via analogica, per le altre aree pubbliche o di uso pubblico;
- mantenere costantemente potate le siepi e le piante radicate sui fondi confinanti affinché non invadano le aree pubbliche o di uso pubblico, non determinino restringimenti della carreggiata o limitazioni della visibilità e non occultino la segnaletica stradale.
L’ordinanza ricorda inoltre che gli interventi di taglio o abbattimento di alberature soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o forestali dovranno essere preceduti dall’acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente (L.R. Toscana 21 marzo 2000, n. 39; D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34; D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
Si pubblica il testo integrale dell’ordinanza per consentirne la completa consultazione.