Informazioni aggiuntive per minori di 18 anni
Dal 13 maggio 2011 tutti i minorenni possono richiedere il rilascio della Carta d'identità.
La nuova normativa ha stabilito una validità temporale diversa a seconda dell'età del minore:
3 anni per i minori con età compresa tra 0 e 3 anni
5 anni per i minori con età compresa dai 3 ai 18 anni
Con l'entrata in vigore del D.L. n. 5 del 09/02/2012 i documenti d'identità sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza.
La richiesta del documento deve avvenire in presenza del genitore esercente la potestà e del minore stesso.
Per la validità ai fini dell'espatrio occorre la firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. Se uno dei due genitori, o chi ne fa le veci, avesse serie difficoltà a presentarsi - ad esempio perché lavora o vive lontano, etc. - può far pervenire, prima del rilascio del documento, il modulo prestampato di atto di assenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio, con allegata una fotocopia di un suo documento d'identità.
E' sempre necessaria la presenza del minore.
La carta d'identità per i minori di 14 anni valida per l'espatrio può contenere sul retro il nominativo dei genitori.
Il giovane infatti può recarsi all'estero solo accompagnato da almeno un genitore, o da una persona autorizzata da entrambi i genitori con una dichiarazione convalidata dal Commissariato di Polizia, dalla Questura o dalle Autorità Consolari.
La stessa dichiarazione è necessaria nel caso che il minore viaggi con il passaporto.
I minori stranieri non possono ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio, pertanto è richiesta la firma di un solo genitore.