Accesso civico, Accesso generalizzato e Accesso documentale
L’Accesso civico (detto anche Accesso civico “semplice”) è un diritto introdotto dall'art. 5 c. 1 del D.Lgs. 33/2013 e consente a chiunque il diritto di richiedere ad una Pubblica Amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso, gratuita e per la quale non è richiesta alcuna motivazione, può essere inviata per via telematica secondo le modalità previste dal Dlgs n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD) ed è valida se:
è firmata tramite firma digitale o firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato
il richiedente è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o tramite Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (come ad esempio la Tessera Sanitaria);
è firmata indicando nel messaggio di posta elettronica il nome e cognome (senza necessità di firma autografa) e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
è trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
In alternativa è possibile presentare la richiesta anche a mezzo posta o direttamente presso gli uffici Incomune di Montevarchi o Levane. Nei casi in cui la richiesta di Accesso civico non sia firmata davanti al dipendente addetto, è necessario allegare una fotocopia di un documento di identità.
Se la richiesta è presentata ad altro ufficio del Comune, il dirigente di tale ufficio provvede a trasmetterla al RPCT nel più breve tempo possibile che, verificata l’istanza, appone il visto e ne dispone la trasmissione al dirigente del Settore competente al fine dei necessari adempimenti.
Entro 30 giorni dalla richiesta il Comune di Montevarchi provvederà a pubblicare il documento, l'informazione o il dato richiesto e comunicherà al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi all'art. 2, c. 9-bis della legge 241/1990 che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede a dare seguito alla richiesta. Il titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, è il Segretario Comunale.
Questa tipologia di accesso consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 c. 2 del Dlgs 33/2013.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
La richiesta deve indicare i dati, le informazioni o i documenti che sono in possesso del Comune e ai quali si vuole accedere: non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone. Nell’istanza devono essere specificate inoltre le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono.
è firmato tramite firma digitale o firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato
il richiedente è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o tramite Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (come ad esempio la Tessera Sanitaria);
è firmato indicando nel messaggio di posta elettronica il nome e cognome (senza necessità di firma autografa) e presentato unitamente alla copia del documento d’identità;
è trasmesso mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
In alternativa è possibile presentare la richiesta anche a mezzo posta o direttamente presso gli uffici Incomune di Montevarchi o Levane. Nei casi in cui la richiesta di Accesso civico non sia firmata davanti al dipendente addetto, è necessario allegare una fotocopia di un documento di identità.
La richeista di Accesso civico generalizzato deve essere indirizzata in alternativa:
all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
all’Ufficio Incomune di Montevarchi o di Levane;
all’ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet del Comune di Montevarchi.
Entro 30 giorni dalla richiesta il Comune di Montevarchi provvederà a fornire il documento, l'informazione o il dato richiesto. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 c. 9-bis della legge n. 241/1990. Il titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, è il Segretario Comunale.
Si tratta del “tradizionale” accesso agli atti previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990 e permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
Se il Comune di Montevarchi, nell'espletamento di una richiesta di accesso, individua dei "controinteressati" (cioè per i quali può venire meno il proprio diritto alla riservatezza), deve darne comunicazione agli stessi i quali, entro 10 giorni dal ricevimento, possono presentare opposizione.
Il diritto di accesso può essere espletato:
in via informale, dietro richiesta verbale presso gli uffici Incomune di Mntevarchi o Levane, se il documento richiesto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure se si tratta di Deliberazione di Consiglio o di Giunta Comunale.
in via formale tramite una richiesta di accesso scritta
inviato attraverso il servizio postale, allegando una fotocopia del documento di identità;
inviato per via telematica, esclusivamente attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: comune.montevarchi@postacert.toscana.it
La domanda può essere presentata direttamente dal soggetto o da un suo delegato: legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.
Se la richiesta contiene indicazioni generiche che non consentono di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l'interesse che fonda l'esercizio del diritto di accesso, l'ufficio comunale competente ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni dalla presentazione.
Nel caso in cui il soggetto indichi erroneamente il Settore competente, il Settore che ha ricevuto l’istanza la trasmette d’ufficio a quello competente, senza ulteriore aggravio del procedimento.
Il procedimento di accesso si conclude nel termine di 30 giorni.
Il responsabile del procedimento, nel caso ravvisi motivi ostativi all’accoglimento dell'istanza, ne dà comunicazione scritta al richiedente che entro 10 giorni può presentare osservazioni scritte e documenti; il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricezione delle osservazioni o dalla scadenza dei 10 giorni.
La richiesta si intende rifiutata decorsi 30 giorni dalla richiesta.
Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte del dirigente è il Segretario Comunale.
D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
Capo V della Legge n. 241/1990 e D.P.R. n. 184/2006;